L’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore giova anche all’assicurato che non l’abbia proposta

L’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore giova anche all’assicurato che non l’abbia proposta
19 Dicembre 2019: L’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore giova anche all’assicurato che non l’abbia proposta 19 Dicembre 2019

Con la sentenza n. 31071/2019 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di efficacia dell’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato.

Nel caso di specie, il proprietario di alcuni immobili aveva convenuto in giudizio sia il Comune che la Provincia in cui questi erano ubicati, chiedendone la condanna per i danni asseritamente subiti a causa di un movimento franoso, dovuto alla difettosa progettazione ed esecuzione di lavori di ampliamento della sede stradale e di realizzazione di un parcheggio, commissionati dagli enti in questione.

Entrambi i convenuti si erano costituiti negando la propria responsabilità.

La Provincia aveva eccepito altresì l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore, mentre il Comune aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, per essere tenuto indenne di quanto fosse condannato a pagare all’attore.

L’Assicuratore si costituiva a sua volta in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'attore.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda nei soli confronti del Comune, negando invece la sussistenza d'una responsabilità della Provincia.

E rigettava la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti del proprio assicuratore, osservando che l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo, sollevata solo dal terzo chiamato, era inidonea a paralizzare la domanda attorea nei confronti del Comune convenuto, rilevando però nel rapporto di garanzia impropria (in quanto l’assicuratore era legittimato ad opporre all’assicurato le eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al terzo assicurato).

Il Comune adiva quindi la Corte territoriale, che tuttavia confermava la sentenza di prime cure.

Il Comune ricorreva quindi per cassazione, censurando, tra le altre, la violazione degli artt. 1310, 2055, 2937 e 2939 c.c., nonché degli artt. 167 e 416 c.p.c., in quanto sia il Tribunale che la Corte d'appello avrebbero erroneamente escluso l’estensione degli effetti favorevoli dell’eccezione di prescrizione sollevata sia dalla Provincia che dalla Compagnia assicuratrice.

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso riferiti all'eccezione sollevata dalla Provincia, mentre lo ha accolto con riferimento a quella sollevata dall’assicuratore terzo chiamato in garanzia.

Infatti, nel caso di specie la Provincia era un terzo estraneo sia relativamente al rapporto obbligatorio sorto tra danneggiato e danneggiante, sia con riguardo a qualsiasi rapporto di rivalsa, regresso o garanzia rispetto al danneggiante.

La sua eccezione, quindi, era da ritenersi tamquam non esset: rispetto ad essa non si poneva alcun problema di efficacia intersoggettiva degli effetti, ma semplicemente quello della sua irrilevanza a tal fine.

Al contrario, l'eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa avrebbe giovato anche al Comune, in quanto assicurato.

Sul punto, la giurisprudenza si era divisa in due orientamenti opposti.

Un primo, più risalente, “escludeva che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo potesse paralizzare la domanda attorea nei confronti del debitore principale che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e che in tal caso l'eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore rinunziante nei confronti del terzo eccipiente (Sez. 3, Sentenza n. 567 del 20/02/1976, Rv. 379211-01; il principio in seguito venne esteso anche alle ipotesi di rinunzia tacita all'eccezione di prescrizione: Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001, Rv. 545773-01; Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981, Rv. 415478-01)”.

Un secondo orientamento, invece, più recente, aveva optato per l’estensione dell’efficacia dell’eccezione anche a chi non l’avesse sollevata, considerando che:

(a) l'art. 2939 c.c., non stabilisce alcuna "invalicabile linea di confine" tra l'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata dal creditor debitoris, e quella in cui sollevata dagli altri terzi, sicchè non se ne può trarre la conclusione che solo nel primo caso l'eccezione giovi anche al debitore renitente a sollevarla;

(b) i "terzi interessati" di cui è menzione nell'art. 2939 c.c., costituiscono una categoria composita e non omogenea;

(c) è dunque compito dell'interprete indagare, caso per caso, le ipotesi in cui la prescrizione eccepita dal "terzo interessato" giovi anche al debitore, da quella in cui produca effetto solo nei rapporti interni tra debitore ed eccipiente;

(d) per stabilire quali siano i terzi la cui eccezione di prescrizione giova anche al debitore principale occorre avere riguardo all'interesse di questi terzi, e l'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale (non è il nostro caso) giova anche agli altri, se "dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli" all'eccipiente (Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752-01)”.

Questi principi sono stati affermati anche recentissimamente, dall’ordinanza n. 17420 del 28.6.2019 e dalla sentenza n. 15869 del 13.6.2019 della Cassazione.
In particolare, quest'ultima decisione ha affermato che “l'interesse tutelato dall'art. 2939 c.c., là dove consente "ai terzi interessati" di sollevare l'eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si produca nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione; e che l'unico limite al principio di "ultrattività" dell'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo sia quello della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del debitore principale”.

Ciò posto, il Collegio, aderendo a tale più recente orientamento, ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero i requisiti richiesti per l'ultrattività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo, a nulla rilevando che questi non fosse un coobbligato solidale del debitore principale.

Infatti, “se l'assicuratore, come è avvenuto nel caso di specie, venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza d'una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l'attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109-01 e Sez. U., Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281-01).

Ne consegue che nel caso di specie l'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore: e ciò costituisce una ipotesi tipica di sussistenza dell'interesse dell'assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti tra sè e l'assicurato, ma anche nei rapporti tra l'assicurato e il terzo creditore”.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

l'assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente”.

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